Ricorso ex art. 127 della Costituzione,  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della  Giunta  provinciale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di
Trento 6 agosto  2020,  n.  6,  articoli  9,  18  e  29  della  legge
provinciale Trento n. 6/2020 nelle parti e per i  motivi  in  seguito
illustrati, come da delibera del Consiglio dei ministri  in  data  30
settembre 2020. 
    1. Sul Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 6 agosto 2020, n.
32, numero straordinario n. 1, e' stata  pubblicata  la  legge  della
Provincia di Trento 6 giugno 2020, n. 6 recante disposizioni in  tema
di «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia  autonoma
di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022». 
    2. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ritiene  che  tale
legge presenti profili di incostituzionalita'  e,  pertanto,  propone
questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1 della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    3. L'art. 9 apporta modifiche all'art. 12 della legge provinciale
3 agosto 2018, n. 15, che reca disposizioni in  tema  di  superamento
del precariato. 
    In particolare, la novella di cui alla lettera c) -  per  effetto
della quale alla fine del comma 10 del citato art. 12  sono  inserite
le parole «in via transitoria, fino ai 31 dicembre 2022, il personale
del comma 2 cui si applica  il  riferimento  temporale  previsto  dal
comma 1  puo'  rientrare  nella  riserva  di  posti»  -  consente  di
includere, in via transitoria fino al  31  dicembre  2022,  anche  il
personale assunto con contratti di lavoro  flessibile  nella  riserva
dei posti che il comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale n.  15
del 2018, oggetto di  modifica,  destina  al  personale  assunto  con
contratti di lavoro a tempo determinato (1) . 
    4. La norma di cui alla citata  lettera  c)  risulta  illegittima
nella misura in cui assimila, ai fini della  riserva  dei  posti  nei
concorsi banditi dalla provincia e dei  riferimenti  temporali  entro
cui il legislatore nazionale ha inteso circoscrivere le procedure  di
stabilizzazione,  al  personale  assunto  con   contratto   a   tempo
determinato quello in servizio con tipologie contrattuali  di  lavoro
flessibile. 
    In tal modo, viene  in  sostanza  previsto  per  quest'ultimo  un
doppio canale di accesso e per un tempo, fino al  31  dicembre  2022,
sia pur individuato in via transitoria, che non trova riscontro nella
citata normativa nazionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo
n. 75/2017 (2) . 
    5. In forza di quanto detto si palesa pertanto una violazione sia
degli articoli 3, 97, sia dell'art. 117, comma 3 della  Costituzione,
sotto  il  profilo  della  violazione  dei  principi  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    La disposizione, peraltro,  esorbita  anche  dai  limiti  dettati
dalle competenze statutarie. 
    6. L'art. 18, comma 9, reca modifiche al  comma  2  dell'art.  31
della legge provinciale 23 luglio  2010,  n.  16  (legge  provinciale
sulla tutela della salute 2010) (3) . 
    Per effetto di tali modifiche, per il conferimento  dell'incarico
di direttore di ogni  «articolazione  organizzativa  fondamentale»  -
Dipartimento  di  prevenzione,   Distretto   sanitario   e   servizio
ospedaliero provinciale - sono previsti i seguenti requisiti: 
        1. diploma di laurea; 
        2. esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende,
strutture pubbliche e private, di  media  o  grande  dimensione,  con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle  risorse  umane,
tecniche e finanziarie, maturata nei dieci anni precedenti la nomina; 
        3. assenza di cause di  incompatibilita'  e  inconferibilita'
previste dalla normativa statale vigente. 
    7. Con riferimento al requisito di cui al punto n.  2  la  norma,
nell'equiparare l'esperienza almeno triennale di direzione  in  enti,
aziende, delle strutture private, di  media  o  grande  dimensione  a
quella  acquisita  nelle  strutture  pubbliche  per  il  conferimento
dell'incarico   di    direttore    delle    predette    articolazioni
organizzative, si pone in contrasto con le  disposizioni  recate  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. 
    Tali disposizioni sono richiamate  dall'art.  15,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 506/1992, il quale, nel  prevedere  che  «alla
dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico  per  titoli
ed esami, disciplinato ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la  possibilita'  di
accesso con una specializzazione in disciplina affine»,  precisa  che
«gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti  a
coloro che siano in possesso dei requisiti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484». 
    8. Infatti, l'art.  12  di  tale  decreto  del  Presidente  della
Repubblica prevede, per l'accesso al  secondo  livello  dirigenziale,
che: 
        «i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti  ed
istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12  e  13,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono
equiparati ai corrispondenti servizi e  titoli  acquisiti  presso  le
aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». 
    La valutazione dell'anzianita' di servizio  maturata  presso  gli
istituti, enti ed istituzioni  private  e',  quindi,  consentita  per
quegli istituti ed enti i cui  ordinamenti  siano  equipollenti  alle
disposizioni inerenti lo stato giuridico dei  dipendenti  degli  enti
ospedalieri, ed abbiano  ottenuto,  a  domanda,  l'equiparazione  dei
servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e  ai
titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di  uguale
classifica, amministrati da enti ospedalieri. 
    9. La predetta norma si  pone  in  contrasto,  peraltro,  con  le
vigenti disposizioni contrattuali, le quali  -  nel  disciplinare  il
conferimento degli incarichi - prevedono che nel computo  degli  anni
necessari ai fini del predetto conferimento di incarichi dirigenziali
quali quelli previsti nella legge  regionale  in  esame  rientrano  i
periodi di effettiva anzianita' di servizio maturata in  qualita'  di
dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre  aziende  od
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' i periodi relativi  ad
attivita'  sanitarie  e   professionali   effettuate   con   incarico
dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in  ospedali  o
strutture  pubbliche  dei  paesi  dell'Unione  europea  con  o  senza
soluzione di continuita' e non gia'  un'esperienza  di  direzione  in
enti, aziende e strutture private (art. 18,  comma  4,  dei  C.C.N.L.
Area della sanita' 2016/2018). 
    10. Cio' posto, si ritiene che  la  norma  provinciale  in  esame
contrasti per il profilo segnalato con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato l'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto
privato  regolabili  dal  codice  civile  (contratti  collettivi)  in
relazione alle  sostanziali  deroghe  alle  disposizioni  legislative
vigenti e alla  disciplina  contrattuale  che  la  legge  provinciale
determina. 
    11. Non puo' valere in contrario il fatto che l'art. 31, comma  2
della legge provinciale n. 16/2010  faccia  riferimento  ai  principi
contenuti nelle specifiche disposizioni del  decreto  legislativo  n.
502 del 1992 per quanto concerne il conferimento degli  incarichi  di
direttore delle predette  articolazioni  organizzative  fondamentali;
stabilisce, per gli incarichi di struttura complessa, di direttore di
distretto, etc. specifici requisiti. 
    12. La disposizione provinciale non risulta in linea: 
        con l'art. 3-sexies, comma 3, del decreto legislativo n.  502
del 1992 a norma del quale «l'incarico di direttore di  distretto  e'
attribuito dal direttore generale a un  dirigente  dell'azienda,  che
abbia maturato una specifica esperienza nei  servizi  territoriali  e
un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un  medico
convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, da almeno  dieci  anni,
con contestuale congelamento di un corrispondente posto  di  organico
della dirigenza sanitaria»; 
        con l'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo n.  502
del 1992, che, nell'individuare i requisiti  che  deve  possedere  il
direttore del Dipartimento di prevenzione, prevede che: 
          «il Dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano
attuativo locale,  ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  ed  e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento e' scelto dal direttore  generale  tra  i  direttori  di
struttura complessa  del  dipartimento  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di  funzione  e  risponde  alla  direzione  aziendale  del
perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e
della gestione, in relazione alle risorse assegnate». 
    13. L'incarico di direttore del distretto, ex art. 3-sexies cit.,
puo' essere quindi conferito a un dirigente dell'azienda,  che  abbia
maturato  una  specifica  esperienza  nei  servizi   territoriali   e
un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un  medico
convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 502/1992 da  almeno  dieci  anni,  e  non  gia'  ad  un  dirigente
dell'azienda che abbia maturato  la  predetta  esperienza  «in  enti,
aziende,  strutture  pubbliche  e  private,   di   media   o   grande
dimensione». 
    Le  medesime  considerazioni  valgono  anche  per  l'incarico  di
dirigente  del  «servizio  ospedaliero  provinciale»  considerata  la
specificita' del requisito richiesto dalla legge provinciale in esame
quale il diploma nella disciplina di  direzione  medica  di  presidio
ospedaliero. 
    14. Deve ribadirsi, in  proposito,  che  l'art.  15  del  decreto
legislativo n. 502/1992 rinviare  ai  decreto  del  Presidente  della
Repubblica nn. 483 e 484/1997 sia ai fini  della  determinazione  dei
requisiti per accedere mediante concorso, per titoli ed  esami,  alla
dirigenza sanitaria  che  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
direzione di struttura  complessa  specificando,  al  comma  7,  come
questi ultimi siano attribuiti a coloro che  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484. 
    15. Resta  fermo,  inoltre,  che  qualora  i  predetti  incarichi
rientrino in un incarico di struttura complessa  l'affidamento  dello
stesso debba svolgersi nell'ambito della procedura indicata nell'art.
15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 ovvero  secondo  le
procedure  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai   contratti
collettivi nazionali di lavoro. 
    16. Le  disposizioni  statali  concernenti  i  requisiti  per  il
conferimento degli incarichi  dirigenziali  pubblici,  il  regime  di
cumulabilita' e il collocamento in aspettativa durante il periodo  di
svolgimento delle  funzioni  sono  ispirate  dal  principio  di  buon
andamento  della  pubblica   amministrazione   ex   art.   97   della
Costituzione e, quindi, dagli obiettivi di efficienza,  efficacia  ed
economicita'  della  stessa,  mirando   a   prevenire   al   contempo
l'insorgere di situazioni di  conflitto  di  interesse  in  grado  di
compromettere ex ante  l'imparzialita'  del  pubblico  funzionario  e
assicurando   le   migliori    condizioni    affinche'    l'attivita'
amministrativa sia sottratta ad impropri condizionamenti esterni,  in
ossequio ai doveri di fedelta' e onore cui sono  tenuti  i  cittadini
(art. 54 della Costituzione) e al principio di imparzialita' (art. 97
della Costituzione). 
    17.  Inoltre,  la  disposizione  provinciale  impugnata  viola  i
principi fondamentali posti dalla legge  dello  Stato  nella  materia
concorrente della «tutela della salute». 
    Infatti, secondo il consolidato  orientamento  di  codesta  Corte
costituzionale (ex plurimis, sentenze n.  422/2006  e  n.  295/2009),
sono  da  ricondursi  alla  materia  della  tutela  della  salute  le
disposizioni statali dettate in tema di  «governance»  delle  aziende
sanitarie. 
    18. Tali disposizioni si pongono quali principi  fondamentali  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione  finalizzati  al
miglioramento  del  «rendimento»  del  servizio  offerto  e  posti  a
garanzia, oltre che del buon  andamento  dell'amministrazione,  anche
della   qualita'   dell'attivita'   assistenziale   erogata   e   del
funzionamento dei servizi definiti nel  quadro  della  programmazione
regionale. 
    19. In conclusione, la disposizione regionale censurata  si  pone
contrasto con gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l),  della
Costituzione, che  riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento civile e 117, terzo comma,  in  quanto  viola  principi
fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia  concorrente
della «tutela della salute», della Costituzione. 
    La disposizione, peraltro,  esorbita  anche  dai  limiti  dettati
dalle competenze statutarie. 
    20. L'art. 29 della legge provinciale Trento  n.  6/2020  apporta
modifiche  all'art.  3  della  legge  n.   2   del   2020   rubricato
«Disposizioni in materia di  affidamento  di  contratti  pubblici  di
importo inferiore alla soglia europea», prevedendo che: 
    «1. La rubrica dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del  2020
e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di affidamento
di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea". 
    2. Prima del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del
2020 e' inserito il seguente: "01. Le amministrazioni  aggiudicatrici
possono  procedere  all'affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla
soglia prevista, per tale  tipologia  di  affidamento,  dall'art.  1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020." 
    3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del  2020
le parole: «procedono all'appalto di lavori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: "possono sempre procedere all'appalto di lavori". 
    4. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2
del 2020 sono aggiunte le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6-bis e
8 dell'art. 2." 
    5. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2  del  2020
e' abrogato. 
    6. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2  del  2020
e' abrogato. 
    7. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n.  2  del
2020 sono inseriti i seguenti: 
        5-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  6  e,  con
riguardo agli affidamenti di importo superiore alla  soglia  prevista
dal comma 01, dall'art. 16, comma 2, lettere a)  e  c),  della  legge
provinciale di recepimento delle  direttive  europee  in  materia  di
contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi  e  forniture
di  importo  inferiore  alle  soglie  europee,   le   amministrazioni
aggiudicatrici, procedono,  a  loro  scelta,  all'aggiudicazione  dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. 
        5-ter. Negli affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per   effetto   di    provvedimenti    dell'autorita'    giudiziaria,
l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla  data  di
adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di  affidamento
diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi. 
        5-quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore
alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le
garanzie  per  la  partecipazione  alla  procedura,  salvo  che,   in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura,  ricorrano  particolari  esigenze  che   l'amministrazione
aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara  o  in  altro
atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la  garanzia  per  la
partecipazione alla procedura, il relativo ammontare e' dimezzato». 
    21. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge  provinciale
Trento n. 2 del 2020, prima della attuale novella, prevedeva  che  le
amministrazioni aggiudicatrici procedessero all'affidamento di lavori
pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia  europea  mediante  la
procedura negoziata e disciplinava le relative modalita' di selezione
in modo differente da quanto previsto nella normativa  dei  contratti
pubblici, disponendo, ai commi 1 e 2, che: 
        «1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al
fine di fronteggiare la crisi economica  dovuta  alla  situazione  di
emergenza  sanitaria  in  atto,  le  amministrazioni   aggiudicatrici
previste dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento
delle  direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016
procedono all'appalto di lavori  con  procedura  negoziata  senza  la
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 della
legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non
superiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea,  anche   avvalendosi
dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. 
    2. Nella procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  di  un
bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del  procedimento
seleziona un numero di imprese  da  invitare  compreso  tra  dieci  e
quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a  2  milioni
di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi». 
    22. Nello specifico il contrasto emergeva - ed e' stato censurato
- rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione
dei c.d. contratti sotto soglia avvengano «nel rispetto dei  principi
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel  rispetto  del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo  da
assicurare   l'effettiva   possibilita'   di   partecipazione   delle
microimprese, piccole e medie imprese» (4) . 
    23. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge  provinciale
Trento n. 2 del 2020 e' stata, quindi,  impugnata  con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 21  maggio  2020,  in  quanto,  impattando
sulla concorrenza, investiva  le  materie  trasversali  della  tutela
della   concorrenza,   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e dell'ordine pubblico, con violazione  dei  limiti
della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), della Costituzione (Corte  costituzionale,  sentenze  nn.  166  e
160/2019). 
    24.  Le  modifiche  ora  apportate  dall'art.  29   della   legge
provinciale Trento n. 6 del 2020, non consentono di ritenere superate
le censure formulate relativamente all'art. 3 della legge  n.  2  del
2020. 
    Pertanto,  in  relazione  a  tale  disposizione   si   propongono
integralmente le questioni gia' oggetto di impugnativa in  ordine  al
suddetto art. 3 della legge provinciale Trento  n.  2  del  2020,  in
quanto la provincia eccede dalle competenze statutarie, con contrasto
all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia
di tutela della concorrenza. 

(1) Il  comma  10  dell'art.  12  della  P   n.   15/2018   disponeva
    originariamente che: «Per valorizzare l'esperienza acquisita  dal
    personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso
    indetti dalla Provincia, dagli  enti  strumentali  pubblici,  dal
    Consiglio  provinciale,  dagli  enti  locali  e   dalle   aziende
    pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che  i  nuovi
    posti, in misura non  superiore  al  50  per  cento  delle  nuove
    assunzioni, siano riservati a personale assunto con  rapporto  di
    lavoro a  tempo  determinato  per  attivita'  riconducibili  alla
    medesima  area  o  categoria  professionale  dei  posti  messi  a
    concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo  di
    riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso e'
    indetto  per  titoli  ed  esami,   all'esperienza   professionale
    maturata da questo personale puo' essere attribuito  un  apposito
    punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in
    un colloquio». Il comma 2, stesso articolo prevede che:  «2.  Nel
    triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti  strumentali  pubblici,
    il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende  pubbliche
    di servizi  alla  persona,  secondo  quanto  previsto  dal  piano
    triennale dei fabbisogni  o  altro  strumento  di  programmazione
    adottato  da  ciascun  ente,  e  ferma   restando   la   garanzia
    dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa  indicazione  della
    relativa  copertura   finanziaria,   possono   bandire   in   via
    straordinaria procedure  concorsuali  riservate,  in  misura  non
    superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non
    dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a)  risulti
    essere o essere stato in servizio dopo  il  28  agosto  2015  con
    contratto  di  lavoro  flessibile  presso  l'amministrazione  che
    bandisce il concorso; b) alla data di entrata in vigore di questa
    legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma
    3 almeno tre anni di contratto,  anche  non  continuativi,  negli
    ultimi otto  anni.  A  tal  fine  e'  possibile  sommare  periodi
    riferiti a contratti  flessibili  diversi,  purche'  relativi  ad
    attivita' svolte o riconducibili alla medesima area  o  categoria
    professionale per la quale e' indetto il concorso». 

(2) L'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  75/2017,  per   quanto
    d'interesse, prevede che: «1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
    superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine
    valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal  personale  con
    rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  possono,  fino  al  31
    dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei  fabbisogni
    di cui all'art. 6, comma 2, e con  l'indicazione  della  relativa
    copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato  personale
    non dirigenziale che possegga  tutti  i  seguenti  requisiti:  a)
    risulti in servizio  successivamente  alla  data  di  entrata  in
    vigore della  legge  n.  124  del  2015  con  contratti  a  tempo
    determinato presso l'amministrazione che  procede  all'assunzione
    o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in
    forma associata, anche  presso  le  amministrazioni  con  servizi
    associati;  b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
    relazione  alle  medesime   attivita'   svolte,   con   procedure
    concorsuali  anche  espletate  presso  amministrazioni  pubbliche
    diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia  maturato,
    al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di  cui
    alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno  tre  anni  di
    servizio, anche non continuativi,  negli  ultimi  otto  anni.  2.
    Nello stesso  triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono
    bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
    all'art. 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato
    accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura
    finanziaria,  procedure  concorsuali  riservate,  in  misura  non
    superiore al  cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,  al
    personale  non  dirigenziale  che  possegga  tutti   i   seguenti
    requisiti: a) risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
    entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di
    lavoro  flessibile  presso  l'amministrazione  che  bandisce   il
    concorso; b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2020,
    almeno tre anni  di  contratto,  anche  non  continuativi,  negli
    ultimi  otto  anni,   presso   l'amministrazione   che   bandisce
    concorso». 

(3) Sostituendo le parole «Il direttore  generale  nomina,  per  ogni
    articolazione  organizzativa  fondamentale,   un   direttore   in
    possesso dei requisiti previsti all'art. 28, comma 5, lettere  a)
    e c). Con riferimento al requisito previsto dall'art.  28,  comma
    5, lettera b), e' richiesta un'esperienza di direzione di  durata
    almeno triennale», con le parole: «Il direttore generale  nomina,
    per ogni articolazione organizzativa fondamentale,  un  direttore
    in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza
    almeno  triennale  di  direzione  in  enti,  aziende,   strutture
    pubbliche o private di media o grande  dimensione,  in  posizione
    dirigenziale con autonomia gestionale e  diretta  responsabilita'
    delle risorse umane, tecniche o  finanziarie,  svolta  nei  dieci
    anni precedenti l'attivazione  delle  procedure  per  la  nomina;
    assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'  previste
    dalla normativa statale vigente. L'esistenza di  un  rapporto  di
    lavoro  dipendente  dall'azienda   non   costituisce   causa   di
    incompatibilita' alla nomina» 

(4) Inoltre, come rilevato nel  ricorso  proposto  avverso  l'art.  3
    nella sua originaria formulazione -  in  relazione  al  quale  e'
    stata fissata l'udienza di discussione per il 26 gennaio 2021 - ,
    l'art. 36 cit. detta un'articolata  e  diversa  disciplina  delle
    modalita' di affidamento di tali contratti, prevedendo: «"a)  per
    affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000   euro,   mediante
    affidamento diretto anche senza previa  consultazione  di  due  o
    piu' operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione
    diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a  40.000
    euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o  alle  soglie  di
    cui  all'art.  35  per  le  forniture  e  i   servizi,   mediante
    affidamento diretto previa valutazione  di  tre  preventivi,  ove
    esistenti, per i lavori, e, per i  servizi  e  le  forniture,  di
    almeno cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di
    indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
    rispetto di un criterio  di  rotazione  degli  inviti.  I  lavori
    possono essere eseguiti anche in amministrazione  diretta,  fatto
    salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali  si  applica
    comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso  sui
    risultati della procedura di affidamento  contiene  l'indicazione
    anche dei soggetti invitati; c)  per  affidamenti  di  lavori  di
    importo pari o superiore a 150.000 euro  e  inferiore  a  350.000
    euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
    consultazione,  ove  esistenti,   di   almeno   dieci   operatori
    economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
    individuati sulla base di indagini di mercato o  tramite  elenchi
    di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di
    affidamento contiene l'indicazione anche dei  soggetti  invitati;
    c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o  superiore  a
    350.000 euro  e  inferiore  a  1.000.000  di  euro,  mediante  la
    procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione,  ove
    esistenti, di almeno quindici operatori economici,  nel  rispetto
    di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla  base
    di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  economici.
    L'avviso sui risultati della procedura  di  affidamento  contiene
    l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti  di
    lavori di importo pari o superiore a 1.000.000  di  euro  e  fino
    alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso  alle  procedure
    di cui all'art. 60, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  97,
    comma 8»